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Un motivo in più per donare

La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, in quanto Ente del Terzo Settore, rientra nelle disposizioni dettate dall’art. 13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dall’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05. Queste disposizioni prevedono agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore, e grazie alla Riforma di Legge (Dlgs 117/2017), in vigore dal 1 gennaio 2018, donare è ancora più conveniente.

Con riferimento ai contributi liberali di denaro, la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer – ONLUS attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.

Agevolazioni fiscali per i privati: detrazione dall'IRPEF e deduzione dal reddito

  1. Detrazione dall’IRPEF pari al 30% delle erogazioni in denaro fino a €uro 30.000,00 (il limite era del 26% con la normativa precedente).
  2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato senza più alcun limite massimo.

Nel caso della deduzione, se il reddito complessivo dichiarato viene decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, il donatore può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.

Riferimento: Art 83, comma 1 e 2, D Lgs 117/17

Imprenditori, società ed enti

Le agevolazioni fiscali per la donazione da parte di un’azienda, per la donazione tra associazioni e, in generale, per le donazioni a onlus da società, sono regolate da questa disposizione: alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più limiti assoluti (che erano invece previsti dalla normativa precedente).

Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, l’azienda donatrice può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.

Riferimento: Art 83, comma 1 e 2, D Lgs 117/17

NB: Le donazioni in denaro sono deducibili solo se erogate con mezzi di pagamento tracciabili (Assegno, Bonifico bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta di Credito).

Per saperne di più: http://www.fondazionemeyer.it/donazioni/vantaggi-fiscali/

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